L’art. 1, cc. 100 e seguenti della legge di Bilancio 2023 disciplina le operazioni di assegnazione e cessione agevolate dei beni ai soci. Al fine di una corretta pianificazione delle operazioni occorre monitorare diversi aspetti, civilistici, contabili e fiscali.
Tra gli aspetti principali vi è la destinazione dei plusvalori che dovessero emergere nell’ipotesi in cui contabilmente il bene fuoriesca a un valore maggiore rispetto al residuo contabile: per poter procedere correttamente è opportuno distinguere tra assegnazione e cessione.
Assegnazione – La plusvalenza contabile derivante dall’assegnazione agevolata ai soci di immobili strumentali, come dispone la circolare n. 37/E/2016, “è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se la stessa potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale sulla quale è applicata l’imposta sostitutiva”. Tale importo, transita a conto economico e confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto. Secondo l’Agenzia delle Entrate la distribuzione di tale riserva sarà assoggettata all’ordinario regime di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori.
Cessione agevolata – Il corrispettivo si rivela superiore rispetto al netto contabile, nella maggior parte dei casi, e genera una plusvalenza (nel caso di cessione di bene strumentale) ovvero un differenziale positivo (nel caso di cessione di un bene merce). La posta è irrilevante ai fini fiscali, ma la plusvalenza contabile o il differenziale positivo di reddito, incrementando il risultato d’esercizio, potrebbe confluire tra le riserve disponibili di patrimonio netto. Diversamente dalla operazione di assegnazione, sempre secondo il disposto della circolare n. 37/E/2016, la distribuzione di tali riserve: o per le società di persone, riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che in precedenza si era incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva; o per le società di capitali, è tassata con le regole ordinarie previste per i dividendi in capo ai soci percettori, ma al netto dell’importo della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società, lasciando una quota della riserva (corrispondente alla base imponibile su cui è stata pagata la sostitutiva) distribuibile senza alcun carico d’imposta né in capo alla società né in capo al socio.
Tuttavia, non vi è alcuna traccia nei prospetti sul patrimonio netto del modello Redditi SC di questa particolare tipologia di riserve, per cui è fortemente consigliato tenerne traccia in apposito prospetto extra[1]dichiarazione, al fine di evitare di assoggettare a imposizione dividendi distribuibili senza carico fiscale ovvero di difendersi a fronte di pretese dell’Amministrazione Finanziaria che potrebbero censurare distribuzioni prive (in questo caso correttamente) dell’ordinaria imposizione.
Tratto da Il Sole 24Ore 13.06.2023
