La Cassazione, nell’ordinanza 11.07.2023, n. 19646, ha affermato che, per essere soggetti a Imu, i fabbricati di nuova costruzione devono essere ultimati e utilizzabili, indipendentemente dall’effettiva iscrizione in Catasto, rilevando a fini impositivi le condizioni per l’iscrivibilità, ovvero il momento dal quale possono essere considerati fabbricati in ragione dell’ultimazione dei lavori.
Tratto da Italia Oggi 6.12.2023 p. 32
