Regolarizzazione e-fatture in ritardo

• L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20.03.2023, n. 6/E, chiarisce che le fatture elettroniche, inviate allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva ed i corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati ma inseriti nella liquidazione dell’Iva, sono da ritenersi violazioni formali, e, quindi, regolarizzabili.

• Per le violazioni constatate nei Pvc, recapitati fino al 31.03.2023, sarà sempre possibile beneficiare delle sanzioni ridotte a 1/18, nel caso in cui si giunga ad una adesione, senza necessità che l’istanza di adesione sia formulata dal contribuente.

• Mentre per i ricorsi, soggetti a reclamo, nei quali il contribuente si è costituito in giudizio prima della scadenza dei 90 giorni previsti, è solamente possibile effettuare la definizione della lite pagando l’intera imposta e non beneficiando del 90%.

• Inoltre, nella stessa circolare n. 6/E, vengono forniti chiarimenti in tema di: definizione avvisi bonari, irregolarità formali, ravvedimento speciale, definizione atti di accertamento e definizione liti pendenti.

Tratto da Il Sole 24Ore 21.03.2023 p. 41

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